ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

L'Ufficio Centrale del Referendum ammette la richiesta di referendum dei 500.000

7 febbraio 2026
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Ai sensi dell’art. 138, secondo comma, Cost. le leggi di revisione sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Con l’ordinanza del 6 febbraio 2026 l’Ufficio centrale per il referendum – Presidente estensore Raffaele Frasca – ha affermato il principio secondo il quale il diritto costituzionale di domandare il referendum da parte di una delle tre collettività elencate al secondo comma dell'art. 138 con la disgiuntiva “o” non è precluso dal previo esercizio del diritto da parte di un’altra delle suddette tre collettività.

La natura costituzionale del diritto a domandare il referendum impedisce che con la legge ordinaria ne sia ristretta la portata.

In sede di ammissione della domanda di referendum, ai sensi dell’art. 12 legge n. 352 del 1970, l’Ufficio centrale è chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza del requisito soggettivo e del requisito temporale, ogni altro controllo e ogni altra valutazione gli sono precluse.

ABSTRACT

L’Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte suprema di cassazione, con ordinanza del 6 febbraio 2026 (Presidente estensore Raffaele Frasca), ha autorizzato la richiesta dei quindici cittadini promotori della raccolta delle 500.000 firme. Considerando le quattro richieste referendarie già approvate con l’ordinanza del 18 novembre 2025, ha riformulato il quesito referendario nei seguenti termini:

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102 primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025, intitolata "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?

L’Ufficio Centrale ha rimesso alle Autorità competenti, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970, ogni ulteriore adempimento.

Nell’ occasione, l’Ufficio Centrale ha precisato che le ordinanze emesse ex art. 12 della legge n. 352/1970 sono definitive, chiarendo così la ragione dell’intangibilità dell’ordinanza del 18 novembre 2025.

Ha ribadito altresì che il compito rimessogli, per come scolpito dall’articolo 12 della legge numero 352 del 1970, ha natura giurisdizionale secondo quanto già affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2011 anche se nella sostanza non tipico, per l’insuscettibilità ad essere impugnato (S.U. n. 24102 del 2016 e S.U n. 24624 del 2016). Ha quindi spiegato che l’ordinanza del 18 novembre, la quale ha ammesso le prime quattro richieste referendarie e provveduto a formulare il quesito, sotto il profilo soggettivo ha natura di atto giurisdizionale circa la legittimità delle richieste allora scrutinate e circa l’enunciazione del quesito da sottoporre al corpo elettorale mentre sotto il profilo oggettivo della funzione espletata è espressione dell’esito di un giudizio di accertamento dell’esistenza di una valida richiesta referendaria quale momento del procedimento di cui all’articolo 138 cost.

Il principio che viene consacrato è che la presentazione di una richiesta referendaria successivamente all’ammissione da parte dell’Ufficio di altra richiesta proveniente da diversa collettività legittimata, sia che avvenga prima che le autorità indicate dall’articolo 15 della legge n. 352 del 1970 adottino il decreto ivi previsto, sia che avvenga dopo, è legittima e ciò in quanto gli unici requisiti sono quello soggettivo e quello temporale di cui al secondo comma dell’articolo 138 Cost.

L’affermazione riguarda sia le ipotesi in cui le richieste referendarie riguardino lo stesso oggetto, cioè chiedano di sottoporre al referendum l’intera legge di revisione costituzionale o l’intera legge costituzionale, sia che richiedano di sottoporre al referendum parte di essa.

Come mette in luce l’Ufficio presso la Corte suprema di cassazione le ragioni che giustificano la legittimità di una o più richieste successive sono molte.

Per ragioni di sintesi e rinviando a un più approfondito commento si segnala l’argomento interpretativo secondo il quale l’articolo 138 Cost. al secondo comma indica quali soggetti legittimati, in via alternativa, come emerge dall’uso delle disgiuntive “o” tre tipologie di soggetti l’espressione non può che essere letta nel senso che la legittimazione alla domanda di referendum è un diritto di natura costituzionale, che i Costituenti hanno chiaramente riferito a ciascuna delle diverse soggettività. La diversità di tale soggettività è espressione evidentemente di una valutazione della legittimazione che è specificamente correlata alla loro diversa qualità.

Per ragioni di sintesi, rinviando a un successivo e più approfondito commento, si evidenzia l’argomento di natura interpretativa: “il secondo comma dell’articolo 138 della Costituzione individua, in modo alternativo – come risulta dall’utilizzo delle disgiunzioni “o” – tre categorie di soggetti legittimati. L’espressione va necessariamente intesa nel senso che la legittimazione alla richiesta di referendum costituisce un diritto di natura costituzionale, chiaramente attribuito dai Costituenti a ciascuna delle diverse soggettività indicate. Tale diversità riflette una valutazione della legittimazione specificamente correlata alla differente natura dei soggetti coinvolti.

Come è ben chiarito nell’ordinanza “anche se non si volesse dare rilievo alla segnalata oggettiva diversità della posizione delle soggettività legittimate, resterebbe assorbente, ragionando solo su un piano formale, che, di fronte alla previsione di diverse legittimazioni ad esercitare un diritto contemplato dalla Costituzione, se ognuna è sufficiente a tale attivazione, nel silenzio del Legislatore Costituente circa il valore dell’esercizio positivo di una legittimazione come idoneo ad escludere la permanenza della legittimazione delle altre, l’interprete della Costituzione non può attribuire all’ammissione di una richiesta l’effetto di precludere l’ammissione di un’altra, non solo della stessa natura quanto o ai soggetti proponenti (come accaduto per le successive quattro richieste dei componenti della camere) ma anche ed a maggior ragione di provenienza di soggetti legittimati di diversa qualità

La legge n. 352 del 1970, d’altro canto, attuativa della previsione della Costituzione ed essendo coinvolti i diritti costituzionali, deve essere interpretata in modo restrittivo cioè nel senso che ciò che non è previsto espressamente non può di regola assumersi in via interpretativa in modo da ridurre quei diritti.

La perimetrazione risultante dall’articolo 12 cit., infine, affida all’ Ufficio Centrale per il Referendum il potere di decidere sulla legittimità della richiesta referendaria senza attribuire alcun potere valutativo sull’utilità della richiesta per essere stato il referendum già provocato da altra richiesta sottende invece una valutazione peraltro errata per quanto osservato di carenza di interesse e non di legittimità.

Ogni restante decisione con riferimento alla fissazione della data correlata all’ammissione del quesito spetta alle Autorità di cui all’art. 15 legge n. 352 del 1970.

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI
7 febbraio 2026

Il Consiglio dei ministri si è riunito sabato 7 febbraio 2026, alle ore 12.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

Referendum costituzionale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo decreto, di precisare il quesito relativo al referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 nei termini indicati dalla citata ordinanza, fermo restando lo stesso decreto. Pertanto, il testo del quesito del referendum già indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 viene precisato come segue: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».